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by Lamberto Rinaldi
Aggiornato: 4 anni fa 3770
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Dopo la Conferenza Unificata, anche il Consiglio di Stato si è espresso a favore dello schema di decreto, voluto dal Ministero dello Sviluppo Economico, sull’utilizzazione del logo “No Slot”.

La normativa relativa al Logo No Slot

Nell’attuazione dell’articolo 9 del Decreto Legge 12 luglio 2018, n.87, poi convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018 n.96, veniva ufficialmente istituito il logo identificativo “No Slot”, da adottare entro, e non oltre, i sei mesi dalla entrata in vigore della legge di conversione del Decreto, come era stato proposto dall’Osservatorio per il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo e contro il fenomeno della dipendenza grave. Ovviamente, nelle norme di cui sopra, sono state anche definite le condizioni per il rilascio e la regolamentazione ex lege dell’uso del logo “No Slot”. Un esempio su tutti: i Comuni possono rilasciare il logo solo ai titolari di pubblici esercizi o di circoli privati, tendenti ad eliminare o a non installare gli apparecchi da intrattenimento (VLT-AWP). Il tutto senza gravare ulteriormente sulla finanza pubblica.

Le richieste della Conferenza Unificata

La Conferenza Unificata ha poi chiesto la previsione di una clausola che salvaguardasse l’applicazione corretta delle normative già in vigore ed adottate sia da Regioni sia da Province autonome sull’utilizzo del logo. Da Bolzano, per esempio, è stata consegnata una nota in cui veniva sottolineato come, nella normativa, mancasse un chiaro riferimento all’Organo competente per i controlli e le modalità di controllo, nonché l’opportunità di prevedere specifiche sanzioni amministrative al fine di valorizzare l’uso corretto del logo.

Il tutto ha portato all’evidenza del fatto che lo schema di regolamento avrebbe bisogno di un riesame, sotto alcuni aspetti, per delineare al meglio i profili di procedimento per l’attuazione della norma. Giova, a questo proposito, richiamare l’attenzione dell’Amministrazione sul fatto che attraverso i regolamenti, le Amministrazioni introducono norme giuridiche, destinate a regolare e incidere su posizioni giuridiche soggettive, sia pure nell’ambito della norma primaria, non in contrasto con essa, e nel solco dei principi e indirizzi ricavabili non solo dalla lettera della legge ma anche dalla sua ratio, dalla sua intentio, dagli scopi espliciti o impliciti della stessa. Alla fine del decreto viene così avanzato il suggerimento di eliminare la formula “il presente decreto è trasmesso ai competenti Organi di controllo”, da sostituire con quanto segue: “’Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservalo e di farlo osservare“.

Le osservazioni al decreto sul Logo No Slot

Nel novero dei singoli articoli, il parere presentato avanza alcune considerazioni, su tutte quella di sopprimere le parole “ivi comprese le associazioni non riconosciute”, dal momento che questi soggetti non sono esplicitamente indicati nel già citato articolo 9. Un’altra correzione viene presentata nell’articolo 3, con la sostituzione della parola “eliminano” con l’avverbio “immediatamente”. Nel medesimo articolo viene proposto di sopprimere le parole ‘nonché ogni altro apparecchio di intrattenimento non consentito dalla normativa vigente’, poiché si tratta di un divieto già previsto dalla legge, con una specificazione pedissequa. Rimanendo nell’articolo 3, viene proposta l’intera soppressione del comma 2, con il divieto di pubblicità che, ex lege, ha già valenza generale, ed in mancanza di una dichiarata eccezione, è in vigore in ogni locale, anche in quelli in cui viene esposto specificamente il logo “No Slot”. Vengono poi passate in rassegna le varie specificità dei singoli articoli, con il suggerimento all’Amministrazione di provvedere ad una revisione dei detti articoli.

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