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by Silvia Urso
Aggiornato: 1 anno fa 289
Gaminginsider-News-Caso sala slot vlt Torino

Le normative regionali, nazionali ed europee sono sempre più rigide in riferimento al contrasto del gioco patologico, in un’ottica di tutela dei minori e delle fasce più deboli: ecco tutte le regolamentazioni

Una sala slot di Torino ha ricevuto un sonoro no dall’Amministrazione Comunale sulla possibilità di poter applicare al suo esterno otto pannelli, di cui due recanti il nome del brand, due con la dicitura “SLOT” e quattro la dicitura “VLT”. La stessa decisione è stata ribadita anche dal Consiglio di Stato nel parere fornito all’Amministrazione dei Monopoli di Stato, che ha dichiarato legittimo negare la possibilità di applicare sulle vetrine di una sala giochi le diciture “Slot” o “Vlt” in particolare, considerandole pubblicità vietata. Le stesse infatti, rappresenterebbero un’attrazione sleale, aumentando a dismisura il richiamo presso i propri punti vendita di utenti inconsapevoli e potenzialmente tendenti alla ludopatia.

Come fondamento della decisione non solo una questione etica, ma al contempo legislativa, prendendo come riferimento la legge regionale del Piemonte n. 9/2016 al fine di contrastare il gioco d’azzardo patologico, non rilevando che “SLOT” e “VLT” siano inseriti nel logo registrato dalla titolare della sala giochi e asserendo così che si trattasse di violazione. La stessa, infatti, vieta tutte le attività pubblicitarie di qualsiasi tipo, anche indirette, relative all’apertura ed esercizio di sale da gioco e scommesse, secondo l’art. 9 D.L. 12.7.2018, n. 87, convertito in L. 9.8.2018, n. 96, e della delibera AGCOM n. 132/19/Cons. del 18.4.2019. Per il Consiglio di Stato si tratta di una forma di seria tutela per i minori e le fasce più deboli, come contrasto al gioco d’azzardo patologico. Rientrano nel "Decreto Dignità" convertito nella legge n. 189 del 2012, anche le pubblicità in trasmissioni televisive o radiofoniche, sulla stampa quotidiana e periodica, pubblicazioni, affissioni e persino internet.

In Italia, inoltre, devono essere riportati avvertimenti sul rischio di dipendenza dal gioco con premi in denaro anche su schedine e tagliandi dei giochi; apparecchi di gioco che si attivano con l’introduzione di monete o con strumenti di pagamento elettronico; nelle sale con videoterminali, nei punti di vendita di scommesse su eventi sportivi e non; nei siti internet destinati all’offerta di giochi con vincite in denaro. I trasgressori saranno puniti con una sanzione amministrativa di 50.000 euro. AGCOM ha poi fornito dei chiarimenti sulla norma, aggiungendo delle precisazioni, con numerosi casi in cui è possibile effettuare della pubblicità: non rientrano nel decreto i segni distintivi del gioco legale come identificativi del luogo di svolgimento come delle insegne di esercizio; non rientrano i casi di pubblicità a scopo informativo e non fuorviante; è possibile la mera esposizione delle vincite raccolte in tale esercizio fisico, adesivi riferiti ai giochi presenti all’interno o ai loghi dei prodotti offerti, a differenza del caso delle diciture “Slot” e “Vlt” che includono vincite di somme di denaro anche molto alte, con la possibilità di sfociare nell’uso patologico. Gli stessi vengono considerati simboli “non neutri” e inoltre in numero superiore al consentito e di dimensioni notevoli persino all’esterno del negozio. La pubblicità deve quindi restare limitata e non fuorviante, senza incoraggiare il potenziale giocatore alla naturale propensione al gioco attraverso simboli visivi di richiamo, aumentando persino la forza già d’attrazione di una sala giochi.

Per quanto riguarda le sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi, il divieto è entrato in vigore dal 1° gennaio 2019. La stessa AGCOM si è pronunciata nel gennaio 2019 anche sulle sponsorizzazioni dei brand di scommesse alle squadre di calcio, così come richiesto dalla Lega Serie A, chiarendo che la deroga di un anno dall’entrata in vigore della legge per le pubblicità già in corso, si applica anche a tale situazione.

Un caso analogo a quello di Torino si è registrato anche a Padula in provincia di Salerno in cui una sala slot si è vista recapitare una multa di 50.000 euro per non aver rispettato le norme del Decreto Dignità in quanto a violazione di pubblicità. In questo caso, i cartelli affissi sono stati due e di piccole dimensioni, posti all’esterno delle vicinanze della sala giochi. Nonostante le specifiche della società nel distaccarsi dai totem pubblicitari appartenenti ad una vecchia gestione, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha ribadito l’importanza della norma che si pone come obiettivo il contrasto al fenomeno patologico, introducendo il divieto assoluto di diffusione su qualunque mezzo e piattaforma trasmissiva di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta riguardante giochi con vincite in denaro. Proprio per queste specifiche, la multa è risultata meno salata e al di sotto del range minimo pattuito dalla legge.

Al momento, in ogni regione esiste una normativa specifica a riguardo. La Lombardia ha sottoscritto un apposito protocollo con le aziende del trasporto pubblico locale per una decisa limitazione della pubblicità dei giochi d’azzardo e la divulgazione del marchio “no slot”, così come avvenuto anche in Friuli-Venezia Giulia e Piemonte. In Emilia-Romagna è stato negato il patrocinio di eventi che ospitano o pubblicizzano attività che inducono la dipendenza dal gioco d’azzardo patologico, in sinergia con protocolli con gli enti locali. In Trentino ci si affida invece a un codice di autoregolamentazione che limita o persino vieta la diffusione di messaggi pubblicitari concernenti il gioco d’azzardo, escludendo anche nelle campagne promozionali, il logo “Trentino” e l’immagine a pubblicità concernenti apparecchi e sale da gioco e il gioco d’azzardo online. Il Comune di Genova ha promosso il divieto di “esposizione esterne al locale di cartelli, manoscritti e/o proiezioni che pubblicizzano vincite temporali appena accadute o storiche” mentre a Napoli è stato disposto il divieto “di qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio di sale da gioco”, sulla quale si è pronunciato recentemente il Tar di Napoli accogliendo il ricorso presentato in quanto la normativa prevede solo forme di limitazione della pubblicità.

Anche le direttive europee in materia di gioco sono molto chiare a riguardo: con la Raccomandazione del 14 luglio 2014, n. 2014/478/UE, la Commissione europea ha stabilito i principi che gli Stati membri dovranno seguire a tutela della salute dei giocatori in particolar modo dei minori. La pubblicità non può avere lo scopo di incoraggiare la propensione al gioco banalizzandolo o aumentandone l’attrattività attraverso messaggi pubblicitari accattivanti che forniscano informazioni errate sulle possibilità di vincita. Tra i divieti, vengono citati i messaggi che negano i rischi del gioco prospettandolo come soluzione ai problemi personali o finanziari, millantando che la competenza del giocatore possa assicurare una vincita sistematica allo stesso.

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